Atto costitutivo e Statuto #1 #4

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# Atto Costitutivo dell’Associazione denominata «Linux User Group di Caserta»
Il ventisette luglio dell’anno duemiladiciassette, in Caserta (CE), alla Via Sarno n. 2, riuniti in assemblea, i Signori:
- D’Angelo Antonio,
- Marsico Dario,
- Penna Giuseppe,
- Piciullo Beniamino,
- Popolizio Giovanni,
*con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge*,
**convengono e stipulano quanto segue:**
1. È costituita fra i presenti, ai sensi della L. n. 383 del 2000, l’Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: «Linux User Group di Caserta» (genericamente, «LUG Caserta») e, in acronimo, «LUGCE» (di seguito, Associazione).
2. Lo [Statuto dell’Associazione](statuto.md), qui allegato, è parte integrante del presente atto ed entra in vigore contestualmente alla sua firma.
3. Beniamino Piciullo è eletto Presidente, Giuseppe Penna è eletto Segretario, Antonio D’Angelo, Dario Marsico e Giovanni Popolizio sono eletti Consiglieri dell’Associazione.
4. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.

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# Statuto dell’Associazione denominata «Linux User Group di Caserta»
## Art. 1 – Denominazione
1. È costituita, ai sensi della L. n. 383 del 2000, l’Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: «*Linux User Group di Caserta*» (genericamente, «LUG Caserta») e, in acronimo, «LUGCE» (di seguito, Associazione)¹.
2. La mascotte ufficiale dell’Associazione è un animaletto ibrido di fantasia con il corpo di pinguino e le orecchie e il muso di maialino nero, simbolicamente “casertano”.
## Art. 2 – Sede e principi
1. L’Associazione ha sede legale in Caserta (CE), alla Via Sarno n. 2, e la sua area d’azione è coestensiva a quella della Provincia di Caserta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L’Assemblea dei Soci può istituire una sede operativa diversa da quella legale².
2. L’Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro; la sua durata è illimitata nel tempo.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
## Art. 3 – Scopi dell’Associazione
1. L’Associazione si prefigge di:
- a) diffondere e promuovere il software libero, anzitutto, ed il software open source;
- b) promuovere logiche di sicurezza e di utilizzo consapevole degli strumenti informatici, indirizzando gli utenti ad una corretta e libera educazione digitale;
- c) promuovere, con l’uso di piattaforme libere, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l’accesso alla libera informazione;
- d) promuovere l’adozione di standard e licenze di tipo libero, nonché la diffusione di hardware libero ed open source;
- e) promuovere l’utilizzo di hardware in disuso, o disponibile a basso costo, fornendo software compatibile ed adeguato alle diverse situazioni;
- f) resistere all’adozione di standard e licenze di tipo proprietario, o comunque monopolizzanti, nel campo dell’informatica e della trattazione di ogni genere di informazione;
- g) rendere più accessibile e familiare il software libero agli utenti;
- h) informare gli utenti sull’uso consapevole della rete Internet quale luogo ideale per il libero scambio delle idee.
2. Al fine di perseguire gli scopi di cui al precedente comma, l’Associazione potrà:
- a) organizzare corsi di formazione, seminari, dimostrazioni, installation party, workshop e incontri ricreativi;
- b) gestire siti web e canali sui social network, nonché pubblicare articoli, approfondimenti e materiali audio e video;
- c) stipulare accordi d’intesa con altri enti, nonché partecipare ad altre associazioni o gruppi aventi scopi analoghi ovvero sociali ed umanitari;
- d) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi indicati.
3. Le attività dell’Associazione e le sue finalità si ispirano ai principi di pari opportunità e inviolabilità della dignità della persona umana.
4. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
## Art. 4 – Iscrizione
1. Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che³:
- a) accettino gli articoli del presente Statuto;
- b) condividano gli scopi dell’Associazione;
- c) s’impegnino a dedicare una parte del proprio tempo al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) s’impegnino al versamento della quota associativa annuale prevista.
2. L’aspirante Socio dovrà presentare per iscritto all’Associazione una domanda di ammissione firmata in calce, contenente:
- a) le proprie complete generalità;
- b) l’indicazione di un indirizzo e-mail personale e attivo, quale canale principale di comunicazione con l’Associazione, da valere a tutti gli usi previsti dal presente Statuto;
- c) la propria manifestazione di volontà a far parte dell’Associazione, con l’espressa accettazione delle lettere di cui al comma precedente;
- d) l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti. Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo delibera delle ammissioni dei nuovi Soci e motiva l’eventuale diniego.
4. Ogni nuovo Socio è tenuto al pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione, entro dieci giorni dalla stessa, a pena dell’inefficacia dell’atto di ammissione medesimo.
## Art. 5 – Soci
1. Il numero dei Soci è illimitato.
2. La qualifica di Socio e tutti i diritti ad essa collegati sono subordinati al pagamento della quota associativa annuale, stabilita nel suo ammontare ogni anno dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio previsionale.
3. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale all’apertura di ogni anno sociale, entro il 31 marzo del relativo anno. L’Assemblea dei Soci può fissare un termine differente ed una diversa modalità di pagamento.
4. La quota associativa è intrasmissibile.
5. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
## Art. 6 – Diritti dei Soci
1. Ciascun Socio ha un voto, ma i soli Soci maggiori d’età hanno diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi previsti dal presente Statuto e di essere eletti negli stessi ricoprendo cariche sociali, che sono assunte a titolo gratuito.
2. Tutti i Soci hanno diritto di informazione e di controllo sulle attività dell’Associazione, di partecipare da uditori alle assemblee, di avere accesso a documenti, verbali, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione, nonché di chiederne, a proprie spese, una copia.
3. Le attività svolte dai Soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali sono prestate prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite: il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta.
## Art. 7 – Doveri dei Soci
1. I Soci hanno il dovere di concorrere al perseguimento degli scopi sociali svolgendo la propria attività: personalmente, volontariamente, gratuitamente, senza fini di lucro e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il contegno del Socio verso gli altri Soci ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e del buon costume.
## Art. 8 – Recesso ed esclusione
1. Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’Associazione medesima. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
2. Il Socio può essere escluso dall’Associazione per l’inosservanza dei doveri previsti dal presente Statuto ovvero per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del Socio è:
- a) deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo e-mail all’interessato assieme alle motivazioni che l’hanno determinata;
- b) ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.
3. I soggetti che abbiano comunque cessato di far parte dell’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
## Art. 9 – Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, è convocata almeno una volta all’anno mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la sede ove si terrà l’adunanza, la data e l’ora della stessa. Detto avviso deve essere inviato a mezzo e-mail a tutti i Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
2. In deroga all’ultimo inciso del precedente comma, su istanza del Consiglio Direttivo e nei soli casi di necessità o urgenza, l’Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria fino a 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
3. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione qualora questi lo ritenga necessario, quando lo richieda il Consiglio Direttivo a maggioranza, ovvero sia richiesto da almeno un quinto degli iscritti aventi diritto di voto.
4. L’Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, ma almeno dopo due ore, qualunque sia il numero dei presenti.
5. L’Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del presente Statuto, è valida solo se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto.
6. L’Assemblea dei Soci, oltre quanto già attribuitole, approva i programmi annuali volti al raggiungimento degli scopi sociali.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, di regola, devono essere approvate dalla maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto. Il voto è espresso in forma palese, salvo che si tratti di problemi riguardanti i singoli Soci o l’assemblea ritenga opportuno votare a scrutinio segreto.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, se impossibilitato, da un componente dell’assemblea appositamente designato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e conservato a cura del Segretario dell’Associazione.
## Art. 10 – Assemblea Speciale dei Soci
1. L’Assemblea Speciale dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione, che la presiede, su istanza del Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Solo detto organo può modificare il presente Statuto o sciogliere l’Associazione e devolverne il patrimonio.
## Art. 11 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. È titolare delle funzioni conferitegli dal presente Statuto, dall’Assemblea dei Soci e di tutte quelle non espressamente attribuite ad altri organi. È composto da cinque membri:
- a) il Presidente dell’Associazione, che lo presiede, in carica per due anni, eletto dall’Assemblea dei Soci col voto favorevole della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
- b) il Segretario dell’Associazione, in carica per due anni, indicato dal Presidente ed eletto dall’Assemblea dei Soci alla presenza di almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
- c) tre Consiglieri, in carica per tre anni, eletti dall’Assemblea dei Soci, con metodo proporzionale, alla presenza di almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ovvero da almeno due membri del Consiglio stesso e sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere approvate dalla maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
## Art. 12 – Collegio di Garanzia
1. Il Collegio di Garanzia concilia i conflitti che possono sorgere all’interno dell’Associazione e risolve le controversie sull’interpretazione delle disposizioni del presente Statuto. È composto dal Segretario dell’Associazione, che lo presiede, e da due membri eletti dall’Assemblea dei Soci, con metodo proporzionale, alla presenza di almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto.
2. I due membri elettivi del Collegio di Garanzia durano in carica cinque anni e non possono essere eletti per due mandati consecutivi. Se il numero dei Soci maggiori d’età è inferiore a 20, detti membri sono sostituiti da due Consiglieri appositamente delegati dell’Assemblea dei Soci.
3. Le decisioni del Collegio di Garanzia sono valide solo se prese, a maggioranza, alla presenza di tutti i componenti del Collegio medesimo.
## Art. 13 – Presidente e Segretario
1. Il Presidente dell’Associazione, oltre quanto già attribuitogli, presiede l’Assemblea dei Soci, rappresenta l’Associazione all’esterno essendone il rappresentante legale e dispone dei fondi sociali con atti controfirmati dal Segretario. Le funzioni del Presidente dell’Associazione, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Segretario dell’Associazione.
2. Il Segretario dell’Associazione, oltre quanto già attribuitogli, conserva tutti i documenti dell’Associazione e ne amministra il patrimonio sotto il controllo dei Consiglieri.
3. L’ufficio di Presidente ovvero di Segretario dell’Associazione è incompatibile con qualunque altra carica sociale prevista dallo Statuto.
## Art. 14 – Mezzi finanziari
1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati, nonché erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) contributi pubblici;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi di modico valore, agli associati ed ai terzi, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) manifestazioni per la raccolta di fondi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
3. I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
## Art. 15 – Bilancio
1. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei Soci.
2. L’assemblea di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario deve tenersi, ogni anno, entro il 30 aprile. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
## Art. 16 – Pubblicità
1. Sul sito web ufficiale dell’Associazione è data pubblicità, nelle apposite sezioni:
- a) delle convocazioni assembleari, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e delle relative deliberazioni;
- b) del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario, almeno 10 giorni prima dell’assemblea di approvazione.
## Art. 17 – Modifiche statutarie
1. È possibile apportare modifiche al presente Statuto con il voto favorevole dei tre quinti degli iscritti aventi diritto di voto.
2. Ogni modifica o aggiunta dovrà essere in armonia con gli scopi dell’Associazione, i quali non possono essere oggetto di revisione.
## Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione
1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto.
2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. In ogni caso il patrimonio dell’Associazione sciolta dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta per legge.
## Art. 19 – Disposizioni finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi che disciplinano la materia.
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### Note
¹ Vista l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), l’Assemblea dei Soci n. 2 del 2017, tenutasi il 30 novembre, con la delibera n. 1 – ratificando e facendo propria la delibera n. 1 della Riunione del Consiglio Direttivo n. 1 del 2017, tenutasi il 29 settembre – ha stabilito che, fino a una nuova decisione in merito, l’Associazione non farà uso dell’indicazione «associazione di promozione sociale» o del relativo acronimo «APS», i quali devono intendersi a ogni effetto sostituiti da «associazione senza scopo di lucro».
² Per effetto della delibera n. 2 dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 2020, tenutasi il 28 aprile, la sede legale dell’Associazione è stata spostata in San Nicola la Strada (CE), alla Via Leonardo da Vinci n. 88.
³ Il Consiglio Direttivo, con la delibera n. 2 della Riunione n. 1 del 2021, tenutasi l’8 aprile, ha istituto il procedimento di iscrizione a distanza.
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