Appare opportuno descrivere, in apposito file, le predette modalità di adesione all'Associazione.
Implementazione di form o strumento analogo per la presentazione delle istanze di iscrizione previste dal procedimento di iscrizione a distanza
Attualmente è possibile aderire all'Associazione secondo il procedimento ordinario ([art. 4, Statuto](/burocrazia/delibere/src/branch/master/statuto.md#art-4-iscrizione)) ovvero attraverso il procedimento di iscrizione a distanza ([Consiglio Direttivo, Delibera 2021-01.02](/burocrazia/delibere/src/branch/master/consiglio-direttivo.md#2021-01-02)).
Appare opportuno descrivere, in apposito file, le predette modalità di adesione all'Associazione.
- [ ] Implementazione di form o strumento analogo per la presentazione delle istanze di iscrizione previste dal procedimento di iscrizione a distanza
Per ragioni di completezza, è trascritto integralmente (salve modeste modifiche) un commento del 29 aprile 2020.
Come è noto, nell’ambito della scorsa Assemblea dei Soci (2020-02), il Consiglio Direttivo è stato incaricato della predisposizione e l’approvazione di un procedimento di iscrizione in deroga a quello ordinario che consenta l’adesione all’Associazione a distanza.
Per comprendere al meglio il problema, occorre preliminarmente inquadrare, sotto il profilo giuridico, il procedimento di adesione alla nostra Associazione.
Il primo comma elenca i ‘requisiti’ necessari, ma non sufficienti , per essere ammessi all’Associazione. In effetti, ai sensi del terzo comma, il Consiglio Direttivo può rifiutare l’ammissione dell’aspirante socio (motivando l’eventuale diniego), dunque la ‘domanda di ammissione’ (richiamata nel secondo comma) si configura come ‘proposta’ (art. 1326 c.c.). Questo punto è di fondamentale importanza, in quanto la forma della proposta contrattuale è, di norma, libera (fatta eccezione per i contratti che devono farsi per iscritto), a differenza dell’accettazione (arg. ex. art. 1326, co. 4, c.c.).
I commi 2, 3 e 4 disciplinano il procedimento ordinario di iscrizione all’Associazione. In effetti, l’ammissione dell’aspirante socio all’Associazione appare configurarsi come un atto a formazione progressiva. Il procedimento suddetto consterebbe di quattro fasi:
proposta : l’aspirante socio «present[a] per iscritto all’Associazione una domanda di ammissione firmata in calce» (ai sensi dell’art. 4, co. 2, Statuto dell’Associazione);
comunicazione dell’accettazione : è comunicata all’aspirante socio la delibera di ammissione;
pagamento della prima quota associativa : il nuovo socio paga la quota associativa entro 10 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione.
A essere pignoli, la quarta non è propriamente una fase necessaria per il perfezionamento dell’adesione dell’aspirante socio all’Associazione, né può dirsi che si tratti di una fase ‘integrativa dell’efficacia’, in quanto il mancato tempestivo pagamento della prima quota associativa ha come sanzione proprio la perdita di efficacia dell’atto di ammissione, che dunque – fino allo scadere del termine per l’adempimento – ha prodotto (sia pure precariamente) l’effetto di ‘associare l’aspirante socio’ e far sorgere in capo al medesimo l’obbligazione del pagamento della prima quota associativa. Alla luce di ciò, è possibile inferire che, per espressa pattuizione, l’efficacia dell’atto di ammissione (perfezionatosi per effetto dell’incontro delle conformi volontà dell’aspirante socio e dell’Associazione) è risolutivamente condizionato al pagamento della prima quota associativa.
Orbene, il procedimento prescritto dai sopracitati commi 2, 3 e 4 si configura come una modalità di adesione ad iniziativa degli aspiranti soci (proponenti), attraverso la presentazione all’Associazione (accettante) dell’apposita domanda di ammissione (proposta). Non è espressamente disciplinata dallo Statuto una (pur ammissibile) modalità di adesione ad iniziativa dell’Associazione. Ciò non senza ragione, in quanto, se è importante fissare un procedimento preciso per ‘standardizzare’ le eventuali proposte degli aspiranti soci, non è altrettanto utile, se non a fini meramente interni, ‘standardizzare’ le modalità di manifestazione della volontà dell’Associazione verso l’esterno. Non a caso, a fronte di una dettagliata elencazione dei requisiti della domanda di ammissione (comma 2), è pressoché essenziale la prescrizione relativa all’adozione della delibera di ammissione o diniego (comma 3).
Tanto premesso, stante l’esigenza di adottare un procedimento di adesione all’Associazione a distanza (che, per coerenza con la rubrica dell’art. 4, ben potrebbe chiamarsi ‘procedimento di iscrizione a distanza’), credo sia opportuno seguire uno schema che veda l’Associazione quale proponente e l’aspirante socio quale accettante. Una tale configurazione, oltre ad essere largamente dominante nell’ambito del commercio elettronico, consentirebbe una significativa semplificazione degli oneri da porre a carico dell’aspirante socio.
Il procedimento di iscrizione a distanza che ho immaginato consterebbe di due fasi:
proposta : l’Associazione (di sua iniziativa o su impulso di un terzo), attraverso una delibera del Consiglio Direttivo, manifesta la volontà di associare un terzo (aspirante socio);
accettazione ex art. 1327 c.c. : l’aspirante socio accetta la proposta iniziando l’esecuzione del contratto, pagando cioè la prima quota associativa (per effetto dell’art. 1327 c.c. l’atto di ammissione si perfezionerà nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione).
Per ragioni di completezza, è trascritto integralmente (salve modeste modifiche) un commento del 29 aprile 2020.
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Come è noto, nell’ambito della scorsa Assemblea dei Soci (2020-02), il Consiglio Direttivo è stato incaricato della predisposizione e l’approvazione di un procedimento di iscrizione in deroga a quello ordinario che consenta l’adesione all’Associazione a distanza.
Per comprendere al meglio il problema, occorre preliminarmente inquadrare, sotto il profilo giuridico, il procedimento di adesione alla nostra Associazione.
La disposizione di riferimento è l’[art. 4 dello Statuto dell’Associazione](/burocrazia/delibere/src/branch/master/statuto.md#art-4-iscrizione).
Il primo comma elenca i ‘requisiti’ necessari, ma non sufficienti , per essere ammessi all’Associazione. In effetti, ai sensi del terzo comma, il Consiglio Direttivo può rifiutare l’ammissione dell’aspirante socio (motivando l’eventuale diniego), dunque la ‘domanda di ammissione’ (richiamata nel secondo comma) si configura come ‘proposta’ (art. 1326 c.c.). Questo punto è di fondamentale importanza, in quanto la forma della proposta contrattuale è, di norma, libera (fatta eccezione per i contratti che devono farsi per iscritto), a differenza dell’accettazione (arg. ex. art. 1326, co. 4, c.c.).
I commi 2, 3 e 4 disciplinano il procedimento ordinario di iscrizione all’Associazione. In effetti, l’ammissione dell’aspirante socio all’Associazione appare configurarsi come un atto a formazione progressiva. Il procedimento suddetto consterebbe di quattro fasi:
* *proposta* : l’aspirante socio «present[a] per iscritto all’Associazione una domanda di ammissione firmata in calce» (ai sensi dell’art. 4, co. 2, Statuto dell’Associazione);
* *accettazione* : il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione dell’aspirante socio (art. 4, co. 3, Statuto dell’Associazione);
* *comunicazione dell’accettazione* : è comunicata all’aspirante socio la delibera di ammissione;
* *pagamento della prima quota associativa* : il nuovo socio paga la quota associativa entro 10 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione.
A essere pignoli, la quarta non è propriamente una fase necessaria per il perfezionamento dell’adesione dell’aspirante socio all’Associazione, né può dirsi che si tratti di una fase ‘integrativa dell’efficacia’, in quanto il mancato tempestivo pagamento della prima quota associativa ha come sanzione proprio la perdita di efficacia dell’atto di ammissione, che dunque – fino allo scadere del termine per l’adempimento – ha prodotto (sia pure precariamente) l’effetto di ‘associare l’aspirante socio’ e far sorgere in capo al medesimo l’obbligazione del pagamento della prima quota associativa. Alla luce di ciò, è possibile inferire che, per espressa pattuizione, l’efficacia dell’atto di ammissione (perfezionatosi per effetto dell’incontro delle conformi volontà dell’aspirante socio e dell’Associazione) è risolutivamente condizionato al pagamento della prima quota associativa.
Orbene, il procedimento prescritto dai sopracitati commi 2, 3 e 4 si configura come una modalità di adesione ad iniziativa degli aspiranti soci (proponenti), attraverso la presentazione all’Associazione (accettante) dell’apposita domanda di ammissione (proposta). Non è espressamente disciplinata dallo Statuto una (pur ammissibile) modalità di adesione ad iniziativa dell’Associazione. Ciò non senza ragione, in quanto, se è importante fissare un procedimento preciso per ‘standardizzare’ le eventuali proposte degli aspiranti soci, non è altrettanto utile, se non a fini meramente interni, ‘standardizzare’ le modalità di manifestazione della volontà dell’Associazione verso l’esterno. Non a caso, a fronte di una dettagliata elencazione dei requisiti della domanda di ammissione (comma 2), è pressoché essenziale la prescrizione relativa all’adozione della delibera di ammissione o diniego (comma 3).
Tanto premesso, stante l’esigenza di adottare un procedimento di adesione all’Associazione a distanza (che, per coerenza con la rubrica dell’art. 4, ben potrebbe chiamarsi ‘procedimento di iscrizione a distanza’), credo sia opportuno seguire uno schema che veda l’Associazione quale proponente e l’aspirante socio quale accettante. Una tale configurazione, oltre ad essere largamente dominante nell’ambito del commercio elettronico, consentirebbe una significativa semplificazione degli oneri da porre a carico dell’aspirante socio.
Il procedimento di iscrizione a distanza che ho immaginato consterebbe di due fasi:
* *proposta* : l’Associazione (di sua iniziativa o su impulso di un terzo), attraverso una delibera del Consiglio Direttivo, manifesta la volontà di associare un terzo (aspirante socio);
* *accettazione ex art. 1327 c.c.* : l’aspirante socio accetta la proposta iniziando l’esecuzione del contratto, pagando cioè la prima quota associativa (per effetto dell’art. 1327 c.c. l’atto di ammissione si perfezionerà nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione).
Poiché il file iscrizione.md, che descrive anche il neo-approvato procedimento di iscrizione a distanza, contiene informazioni su soluzioni tecnologiche ancora non implementate, segnalo il presente issue a @peppenna (responsabile per la gestione e l’innovazione dei servizi web dell’Associazione) affinché la definizione del contenuto del file suddetto sia condivisa.
Tanto premesso, il file iscrizione.md impegnerà il master soltanto all'esito dell'implementazione delle soluzioni tecnologiche in esso descritte.
Poiché il file iscrizione.md, che descrive anche il neo-approvato procedimento di iscrizione a distanza, contiene informazioni su soluzioni tecnologiche ancora non implementate, segnalo il presente *issue* a @peppenna (responsabile per la gestione e l’innovazione dei servizi web dell’Associazione) affinché la definizione del contenuto del file suddetto sia condivisa.
Tanto premesso, il file iscrizione.md impegnerà il *master* soltanto all'esito dell'implementazione delle soluzioni tecnologiche in esso descritte.
Attualmente è possibile aderire all'Associazione secondo il procedimento ordinario (art. 4, Statuto) ovvero attraverso il procedimento di iscrizione a distanza (Consiglio Direttivo, Delibera 2021-01.02).
Appare opportuno descrivere, in apposito file, le predette modalità di adesione all'Associazione.
Per ragioni di completezza, è trascritto integralmente (salve modeste modifiche) un commento del 29 aprile 2020.
Come è noto, nell’ambito della scorsa Assemblea dei Soci (2020-02), il Consiglio Direttivo è stato incaricato della predisposizione e l’approvazione di un procedimento di iscrizione in deroga a quello ordinario che consenta l’adesione all’Associazione a distanza.
Per comprendere al meglio il problema, occorre preliminarmente inquadrare, sotto il profilo giuridico, il procedimento di adesione alla nostra Associazione.
La disposizione di riferimento è l’art. 4 dello Statuto dell’Associazione.
Il primo comma elenca i ‘requisiti’ necessari, ma non sufficienti , per essere ammessi all’Associazione. In effetti, ai sensi del terzo comma, il Consiglio Direttivo può rifiutare l’ammissione dell’aspirante socio (motivando l’eventuale diniego), dunque la ‘domanda di ammissione’ (richiamata nel secondo comma) si configura come ‘proposta’ (art. 1326 c.c.). Questo punto è di fondamentale importanza, in quanto la forma della proposta contrattuale è, di norma, libera (fatta eccezione per i contratti che devono farsi per iscritto), a differenza dell’accettazione (arg. ex. art. 1326, co. 4, c.c.).
I commi 2, 3 e 4 disciplinano il procedimento ordinario di iscrizione all’Associazione. In effetti, l’ammissione dell’aspirante socio all’Associazione appare configurarsi come un atto a formazione progressiva. Il procedimento suddetto consterebbe di quattro fasi:
A essere pignoli, la quarta non è propriamente una fase necessaria per il perfezionamento dell’adesione dell’aspirante socio all’Associazione, né può dirsi che si tratti di una fase ‘integrativa dell’efficacia’, in quanto il mancato tempestivo pagamento della prima quota associativa ha come sanzione proprio la perdita di efficacia dell’atto di ammissione, che dunque – fino allo scadere del termine per l’adempimento – ha prodotto (sia pure precariamente) l’effetto di ‘associare l’aspirante socio’ e far sorgere in capo al medesimo l’obbligazione del pagamento della prima quota associativa. Alla luce di ciò, è possibile inferire che, per espressa pattuizione, l’efficacia dell’atto di ammissione (perfezionatosi per effetto dell’incontro delle conformi volontà dell’aspirante socio e dell’Associazione) è risolutivamente condizionato al pagamento della prima quota associativa.
Orbene, il procedimento prescritto dai sopracitati commi 2, 3 e 4 si configura come una modalità di adesione ad iniziativa degli aspiranti soci (proponenti), attraverso la presentazione all’Associazione (accettante) dell’apposita domanda di ammissione (proposta). Non è espressamente disciplinata dallo Statuto una (pur ammissibile) modalità di adesione ad iniziativa dell’Associazione. Ciò non senza ragione, in quanto, se è importante fissare un procedimento preciso per ‘standardizzare’ le eventuali proposte degli aspiranti soci, non è altrettanto utile, se non a fini meramente interni, ‘standardizzare’ le modalità di manifestazione della volontà dell’Associazione verso l’esterno. Non a caso, a fronte di una dettagliata elencazione dei requisiti della domanda di ammissione (comma 2), è pressoché essenziale la prescrizione relativa all’adozione della delibera di ammissione o diniego (comma 3).
Tanto premesso, stante l’esigenza di adottare un procedimento di adesione all’Associazione a distanza (che, per coerenza con la rubrica dell’art. 4, ben potrebbe chiamarsi ‘procedimento di iscrizione a distanza’), credo sia opportuno seguire uno schema che veda l’Associazione quale proponente e l’aspirante socio quale accettante. Una tale configurazione, oltre ad essere largamente dominante nell’ambito del commercio elettronico, consentirebbe una significativa semplificazione degli oneri da porre a carico dell’aspirante socio.
Il procedimento di iscrizione a distanza che ho immaginato consterebbe di due fasi:
Poiché il file iscrizione.md, che descrive anche il neo-approvato procedimento di iscrizione a distanza, contiene informazioni su soluzioni tecnologiche ancora non implementate, segnalo il presente issue a @peppenna (responsabile per la gestione e l’innovazione dei servizi web dell’Associazione) affinché la definizione del contenuto del file suddetto sia condivisa.
Tanto premesso, il file iscrizione.md impegnerà il master soltanto all'esito dell'implementazione delle soluzioni tecnologiche in esso descritte.