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## Art. 1 – Denominazione ## Art. 1 – Denominazione
1. È costituita, ai sensi della L. n. 383 del 2000, l’Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: «*Linux User Group di Caserta*» (genericamente, «LUG Caserta») e, in acronimo, «LUGCE» (di seguito, Associazione)[¹](statuto.md#note). 1. È costituita, ai sensi della L. n. 383 del 2000, l’Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: «*Linux User Group di Caserta*» (genericamente, «LUG Caserta») e, in acronimo, «LUGCE» (di seguito, Associazione)¹.
2. La mascotte ufficiale dell’Associazione è un animaletto ibrido di fantasia con il corpo di pinguino e le orecchie e il muso di maialino nero, simbolicamente “casertano”. 2. La mascotte ufficiale dell’Associazione è un animaletto ibrido di fantasia con il corpo di pinguino e le orecchie e il muso di maialino nero, simbolicamente “casertano”.
## Art. 2 – Sede e principi ## Art. 2 – Sede e principi
1. L’Associazione ha sede legale in Caserta (CE), alla Via Sarno n. 2, e la sua area d’azione è coestensiva a quella della Provincia di Caserta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L’Assemblea dei Soci può istituire una sede operativa diversa da quella legale[²](statuto.md#note). 1. L’Associazione ha sede legale in Caserta (CE), alla Via Sarno n. 2, e la sua area d’azione è coestensiva a quella della Provincia di Caserta. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L’Assemblea dei Soci può istituire una sede operativa diversa da quella legale².
2. L’Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro; la sua durata è illimitata nel tempo. 2. L’Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro; la sua durata è illimitata nel tempo.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
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## Art. 4 – Iscrizione ## Art. 4 – Iscrizione
1. Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che[³](statuto.md#note): 1. Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che³:
- a) accettino gli articoli del presente Statuto; - a) accettino gli articoli del presente Statuto;
- b) condividano gli scopi dell’Associazione; - b) condividano gli scopi dell’Associazione;
- c) s’impegnino a dedicare una parte del proprio tempo al raggiungimento degli scopi sociali; - c) s’impegnino a dedicare una parte del proprio tempo al raggiungimento degli scopi sociali;
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1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi che disciplinano la materia. 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi che disciplinano la materia.
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### Note ### Note
¹ Vista l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), l’Assemblea dei Soci n. 2 del 2017, tenutasi il 30 novembre, con la delibera n. 1 – ratificando e facendo propria la delibera n. 1 della Riunione del Consiglio Direttivo n. 1 del 2017, tenutasi il 29 settembre – ha stabilito che, fino a una nuova decisione in merito, l’Associazione non farà uso dell’indicazione «associazione di promozione sociale» o del relativo acronimo «APS», i quali devono intendersi a ogni effetto sostituiti da «associazione senza scopo di lucro». ¹ Vista l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), l’Assemblea dei Soci n. 2 del 2017, tenutasi il 30 novembre, con la delibera n. 1 – ratificando e facendo propria la delibera n. 1 della Riunione del Consiglio Direttivo n. 1 del 2017, tenutasi il 29 settembre – ha stabilito che, fino a una nuova decisione in merito, l’Associazione non farà uso dell’indicazione «associazione di promozione sociale» o del relativo acronimo «APS», i quali devono intendersi a ogni effetto sostituiti da «associazione senza scopo di lucro».

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